Armadietti
All’interno dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 vengono specificati i requisiti che devono possedere gli ambienti di lavoro.
Nelle aziende in cui è previsto che i lavoratori indossino indumenti di lavoro è obbligatorio per il datore di lavoro predisporre idonei spogliatoi.
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
Gli armadietti possono essere a singolo comparto quando non vengono svolte attività imbrattanti, per esempio per i commessi di un negozio di abbigliamento.
Gli armadietti devono essere a doppio comparto quando vengono svolte attività imbrattanti per cui è importante mantenere separati gli indumenti da lavoro da quelli civili per evitare eventuali contaminazioni; gli armadietti a doppio comparto sono per esempio obbligatori per i lavoratori che lavorano nell’ambito della ristorazione.